Art. 1.

      1. Per gli interventi in favore dell'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, e successive modificazioni, e per la realizzazione di progetti per l'integrazione dei soggetti disabili è autorizzata la spesa rispettivamente di euro 10.000.000, di euro 5.000.000 e di euro 5.000.000 per l'anno 2006.